Cenni storici
Le origini del corpo reale del genio civile italiano rimontano a Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, il quale nel 1815 riordinò i pubblici servizî. Con tale riordinamento fu disposto che la direzione e sorveglianza dei pubblici lavori, fino allora affidata al genio militare, venisse esercitata, per quanto riguarda le opere di pace, da un Corpo d’ingegneri civili, che in un primo tempo fu alla dipendenza del Ministero della Guerra e Marina (Regie patenti del 19 marzo 1816), e poi passò nel 1818 a quella del Ministero degli Affari Interni (Regie Patenti del 2 ottobre 1818). 1
L’ordinamento e le funzioni del genio civile dell’antico Regno Sardo si riscontrano nel regolamento approvato dal re Carlo Felice il 4 gennaio 1825. Giusta tale regolamento il corpo reale del genio civile, posto alla dipendenza del Ministero degli affari interni, doveva provvedere al servizio dei ponti, strade e acque. Il consiglio permanente, ordinato il 3 maggio 1816 per dar parere con voto consultivo sui progetti e sulle varie questioni tecniche, veniva trasformato in consiglio superiore ed era costituito dagl’ispettori del corpo. Veniva inoltre istituita la scuola d’applicazione per il corpo reale del genio civile: “per insegnar l’applicazione delle scienze matematiche ai lavori pratici dell’ingegnere civile”. Infine era prescritta una speciale divisa per gli appartenenti al corpo. Nel 1833 Carlo Alberto ordinava una notevolissima riduzione del personale del genio civile abolendo anche la scuola pratica d’applicazione del corpo.
Vittorio Emanuele II con decreto 20 novembre 1859 riformò l’ordinamento del servizio delle opere pubbliche, servizio che passò dalla dipendenza del Ministero dell’Interno a quello dei Lavori Pubblici. Le attribuzioni di quest’ultimo ministero comprendevano la costruzione di strade ordinarie e ferrate, l’esercizio di quelle di queste ultime che lo stato credesse di esercitare; la polizia e il regime delle acque pubbliche; le opere di difesa e di navigazione; le bonifiche, le opere di costruzione e manutenzione dei porti, quelle di difesa delle spiagge e la polizia relativa; i piani d’ampliamento degli abitati; la conservazione dei pubblici monumenti; la costruzione e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della Guerra e Marina; lo stabilimento, la manutenzione e l’esercizio dei telegrafi, la direzione delle miniere coltivate dallo stato e la concessione di quelle affidate alle industrie private. L’esercizio di tutte le anzidette attribuzioni nei riguardi tecnici veniva affidato al corpo reale del genio civile. Gl’ingegneri erano scelti fra quelli che avevano ottenuto il grado accademico d’ingegnere in una delle università dello stato e venivano ammessi soltanto dopo aver compiuto quei corsi di pratica e subito quegli esperimenti determinati da apposito regolamento. Col detto decreto veniva fissato l’ordinamento del servizio, distinto in generale e speciale, e, in relazione alle attribuzioni da disimpegnare, venivano istituiti singoli uffici per ciascuna provincia per quanto riguarda le mansioni di carattere generale, o uffici speciali per le altre mansioni aventi giurisdizione per determinati comprensorî.
Con la medesima legge veniva confermata l’istituzione, presso il ministero, di un consiglio superiore dei lavori pubblici presieduto dal ministro e diviso in due sezioni. A tale consiglio era affidato il compito di dar pareri sui progetti e di proporre la soluzione delle questioni che venivano sottoposte al suo esame dal ministro. Era inoltre creato presso il ministero medesimo un consiglio superiore delle miniere per l’esame e pareri sugli affari relativi a questo ramo di servizio.
Successivamente a tale legge con la graduale unificazione del regno d’Italia vennero inclusi nel corpo del genio civile i funzionarî dei corpi corrispondenti che esistevano negli antichi stati, ma solo con la legge del 5 luglio 1882 si ebbe un organico assetto del corpo e delle sue attribuzioni. In detta legge, proposta il 3 dicembre 1878 dal ministro Baccarini, sono contenute le basi anche dell’attuale ordinamento del genio civile che, tenendo conto delle modifiche posteriormente apportate sia nelle attribuzioni sia nel funzionamento2, è regolato fondamentalmente dal t. u. 3 sett. 1906 delle leggi sull’ordinamento del corpo reale del genio civile: le principali disposizioni ivi contenute sono le seguenti: Il corpo reale del genio civile alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, attende all’esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche; gli uffici del genio civile si distinguono in ordinarî e speciali, provinciali e interprovinciali. In ogni capoluogo di provincia è stabilito un ufficio del genio civile o una sezione. L’alta sorveglianza sui servizî affidati al genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degl’ispettori superiori del corpo stesso. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un consiglio superiore dei lavori pubblici, del quale fanno parte gl’ispettori del genio civile in servizio attivo, i direttori generali delle amministrazioni centrali dei lavori pubblici e altri consiglieri. È vietato agl’impiegati del genio civile di prender parte a qualunque impresa di pubblici lavori.
Nuovi mutamenti sono peraltro avvenuti, in seguito, nell’organizzazione del genio civile; di essi i più importanti sono i seguenti:
- Il 5 maggio 1907 fu istituita la Magistratura alle acque per le provincie Venete e di Mantova, per i lavori necessarî alla difesa idraulica delle terre Venete e della Bassa Valle Padana. Il personale tecnico del nuovo organismo fa parte del R. Corpo del genio civile.
- Con il r. decr. 30 settembre 1922 i servizî dell’amministrazione Centrale dei lavori pubblici venivano ripartiti territorialmente anziché per materia. Gli uffici del genio civile potevano avere giurisdizioni idrografiche anziché delimitazioni provinciali, lasciando, se del caso, una sezione presso la prefettura per le mansioni di carattere generale. Il consiglio superiore dei lavori pubblici veniva ampliato nel numero dei suoi componenti e ne venivano estese le attribuzioni sostituendosi il suo parere, nelle materie di sua competenza, a quello di qualsiasi altra amministrazione attiva che aveva nel consiglio stesso i proprî rappresentanti.
- Il r. decr. 25 settembre 1924 ricostituiva le primitive suddivisioni dei servizî dell’amministrazione centrale per materie e toglieva al consiglio superiore quella maggiore autonomia e competenza che gli era stata attribuita con la legge succitata.
- Con recente legge 1 luglio 1931 la composizione e le attribuzioni del consiglio superiore sono state lievemente modificate.
- Meritevole di particolare menzione è poi l’istituzione dei sette provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole (decr. luog. 7 luglio 1925). In tali provveditorati, venne accentrata la direzione e l’amministrazione di tutti i lavori pubblici, anche quelli di competenza di altri ministeri. I provveditorati, affiancati da comitati tecnico-amministrativi, amministrano i fondi a loro disposizione con uffici proprî. Le competenze assegnate ai provveditorati furono, per la Campania, conferite all’alto commissario per la città e la provincia di Napoli con r. decr. 15 agosto 1925. Il 7 febbraio 1926 venne istituito l’ispettorato per la Maremma Toscana con le stesse caratteristiche dei provveditorati, salvo notevoli limitazioni di competenza. Per tutto il bacino idrografico del Po venne costituito uno speciale Circolo d’ispezione. Per le mansioni di carattere tecnico i suddetti organismi, come il magistrato alle acque, si valgono degli uffici del genio civile e del relativo personale.
- Intanto la necessità di riordinare la rete stradale in relazione allo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto, e di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade stesse in modo continuativo e indipendente dagli stanziamenti annui consentiti dal bilancio statale, condusse alla legge 17 maggio 1928 con la quale venne istituita l’Azienda autonoma stradale. Un numero notevole di funzionarî del genio civile, pur conservando la propria posizione nel ruolo, vennero così assegnati al nuovo ente posto alle dirette dipendenze del ministro dei Lavori pubblici, con proprio consiglio d’amministrazione e 14 uffici compartimentali, ente autonomo che provvede alla rete delle strade statali.
- Con il r. decr. 27 settembre 1929 i servizî relativi alla bonifica integrale (bonifiche, sistemazioni montane, irrigazioni, acquedotti rurali, trasformazioni fondiarie) passavano dal Ministero dei lavori pubblici a quello dell’agricoltura e foreste (sottosegretariato per la bonifica integrale) che di concerto col ministro dei Lavori pubblici si avvale del personale superiore e degli uffici del genio civile per provvedere a questi servizî.
Attività
Nel periodo dal 1862 all’esercizio 1923-24 furono spesi dal regno d’Italia per opere pubbliche circa miliardi 26,6, al valore attuale della moneta. Dal 1922 al 30 marzo 1930 furono erogati dal solo Ministero dei lavori pubblici oltre miliardi 12,3. A questo grandioso impulso dato alle opere pubbliche nel periodo indicato provvede per la quasi totalità, nei riguardi tecnici, il R. Corpo del genio civile di cui sono note altresì le benemerenze per l’opera prestata in caso di alluvioni, di terremoti e per quella data durante la guerra mondiale in sussidio del R. Esercito. Deve essere inoltre particolarmente ricordata l’attività che viene esplicata dal Genio civile quale corpo tecnico dello stato in mansioni di consulenza e di controllo. Oltre ai pareri tecnici che dà il consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti e sulle numerose questioni che vengono sottoposte al suo esame, gli uffici del genio civile provvedono alla revisione dei progetti di opere riguardanti gli enti locali, collaudi di lavori eseguiti con mutui e sussidî dello stato, istruttorie tecniche per concessioni di derivazioni di acque pubbliche ed altre, sorveglianza di polizia fluviale, pratiche per espropriazioni di pubblica utilità, ecc., sono infine gli organi di consulenza in materia tecnica delle prefetture.
Servizio del genio civile in guerra. – Per provvedere in guerra all’esecuzione, nella zona a tergo dell’esercito mobilitato, di tutte quelle opere e lavori che possono facilitare lo svolgimento delle operazioni belliche e migliorare le condizioni di vita delle truppe, è istituito un servizio del genio civile, che essenzialmente provvede: allo sviluppo e manutenzione della rete stradale, alle opere idrauliche, al regolamento delle acque della navigazione interna, alle opere di bonifica, alla costruzione di baraccamenti, agl’impianti per servizi di sanità, di commissariato, ecc.
Prima della grande guerra europea, nel nostro esercito era previsto soltanto un Servizio della manutenzione stradale a tergo dell’esercito, cui provvedeva il genio civile con personale e mezzi di limitata entità. Nel corso della guerra, la grande intensità del traffico sulle vie di comunicazione, per effetto soprattutto dello sviluppo dei mezzi a trazione meccanica, impose l’accurata organizzazione del servizio di manutenzione della viabilità esistente, la costruzione di nuove strade, l’ampliamento o rifacimento di numerose opere d’arte. Oltre a ciò, si resero necessarî numerosi e complessi lavori d’ingegneria: impianti idrici, lavori idraulici, baraccamenti, ponti, viadotti ecc., e perciò si dovette a poco a poco organizzare un vero e proprio Servizio del genio civile che la regolamentazione del dopoguerra ha poi sanzionato quale parte integrante della struttura logistica dell’esercito mobilitato.
Principali dati statistici relativi ai lavori compiuti dal genio civile nel corso della guerra mondiale: fu provveduto alla manutenzione di circa 10.000 chilometri di strade, alla sistemazione e ricostruzione di strade esistenti per circa 2200 chilometri, all’apertura di nuove strade per 600 chilometri. Nella sola zona delle retrovie gli operai ascesero a un massimo di 40.000 al giorno, 50.000 nell’epoca di sgombero delle nevi. Oltre a ciò a cura del magistrato alle acque per il Veneto, vennero eseguiti importanti opere di navigazione quali la linea Po-Brondolo e la sistemazione e apertura di nuovi canali lagunari.
Organi direttivi del servizio in guerra sono: l’ispettorato del genio civile e le direzioni del genio civile. L’ispettorato del genio civile è diretto da un ispettore superiore del genio civile che dipende: dal comando supremo, per quanto si riferisce al funzionamento del servizio al seguito dell’esercito mobilitato; dal Ministero dei lavori pubblici, per i lavori relativi a opere dello stato, di pertinenza di detto ministero, già esistenti o da compiersi in zona di guerra e per le conseguenti relazioni con gli uffici territoriali del genio civile. Provvede a ripartire il territorio costituente la zona di guerra fra le direzioni del genio civile mobilitate al seguito dell’esercito, a coordinarne l’azione, ad assegnare loro il personale e i mezzi necessarî per l’esecuzione dei lavori ad esse affidate. Le direzioni del genio civile sono rette ciascuna da un ingegnere capo del genio civile, il quale riceve gli ordini dall’ispettorato del genio civile. Nei limiti del territorio assegnato a ciascuna direzione, il capo di questa dà corso alle richieste di lavori che gli vengono rivolte dai comandi di armata che hanno giurisdizione nel territorio stesso.
Nel corso della grande guerra era stata assegnata una direzione del genio civile a ciascuna armata. Ma poiché il territorio di giurisdizione delle armate era, per esigenze di guerra, soggetto a frequenti cambiamenti di limiti, ne derivava un dannoso passaggio di lavori in corso dall’una all’altra direzione del genio civile. Per ovviare a tale inconveniente, si è preferito, con la regolamentazione del dopoguerra, prescrivere l’organizzazione territoriale delle direzioni del genio civile.
Organi esecutivi del servizio sono le sezioni del genio civile dipendenti da ciascuna direzione. Inoltre le direzioni del genio civile mobilitate possono avvalersi del personale di assistenza e di fatica, dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, che si trovi in zona di guerra quale addetto sin dal tempo di pace alla manutenzione stradale, al servizio dei corsi d’acqua, canali ecc.; possono reclutare mano d’opera avventizia, richiedere l’assegnazione di prigionieri di guerra inquadrati in speciali riparti di lavoro, ecc. I mezzi di lavoro vengono forniti dall’amministrazione militare.
[1] Anche nello Stato Pontificio fu (con motu proprio 23 ottobre 1817) organizzato un corpo degl’ingegneri pontifici di acque e strade. Nel regno delle due Sicilie, il re Francesco I, con decreto 25 febbraio 1826, istituiva il corpo degl’ingegneri di acque e strade. La direzione generale dei ponti, delle strade, delle acque e foreste e della caccia dipendeva dal Ministero delle finanze. Nell’istituzione di tali organismi i varî stati s’inspirarono a quanto era stato attuato in Francia sin dalla metà del sec. XVIII con la creazione del corpo degl’ingegneri di ponti e strade.
[2] Come già nel 1871, con la costituzione del R. Corpo delle miniere, vennero sottratte al genio civile le attribuzioni in tale materia, che passò al Ministero dell’industria, fu successivamente sottratta al genio civile ogni ingerenza tanto nell’esercizio delle strade ferrate quanto nella loro costruzione, costituendosi nuovi organismi sia per quanto riguarda la rete di stato, sia per le ferrovie secondarie concesse all’industria privata. Lo stesso si dica per i telegrafi. Altre attribuzioni già affidate al genio civile in materia di conservazione e custodia di monumenti e di edifici demaniali, passarono ad appositi organi creati presso il Ministero dell’istruzione ora dell’educazione nazionale, o agli uffici tecnici di finanza presso il Ministero delle finanze. In conseguenza di ciò e al maggiore o minore sviluppo che subì l’esecuzione delle opere pubbliche, in relazione alle condizioni economiche del paese, il ruolo del genio civile fu variamente diminuito o aumentato. Una particolare menzione a questo riguardo merita la legge 15 giugno 1893 (Genala) che oltre ad apportare sensibili riduzioni nel personale del genio civile, stabilì la costituzione di uffici compartimentali d’ispezione, attuando così un principio di decentramento che solo molto tempo più tardi ebbe più ampio sviluppo.